sabato 7 luglio 2012
Corso ECM FAD gratis SPRINGER
Corso ecm FAD:"Mezzo di contrasto e parametri di acquisizione in angio-TC: strategie di riduzione della dose."
5 crediti ECM
E' possibile iscriversi al corso al seguente link previo registrazione al sito:
http://www.imagingdiagnostico.it/scheda-corso-vanzulli.php
venerdì 6 luglio 2012
Ccsvi e sclerosi multipla
Vi invito a leggere questo interessante articolo sulla ccsvi.
Voi direte che cosa c'entra il Tsrm? Bene il Tsrm ha un ruolo importante durante gli interventi per la cura della ccsvi in quanto collabora con il radiologo interventista in maniera diretta acquisendo le immagini ed effettuando la flebografia attraverso l'utilizzo di un intensificatore di brillanza. Vi rimando ad un articolo piu dettagliato che uscirà a breve.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/06/insufficienza-venosa-e-sclerosi-multipla-provata-la-coesistenza/286280/
Voi direte che cosa c'entra il Tsrm? Bene il Tsrm ha un ruolo importante durante gli interventi per la cura della ccsvi in quanto collabora con il radiologo interventista in maniera diretta acquisendo le immagini ed effettuando la flebografia attraverso l'utilizzo di un intensificatore di brillanza. Vi rimando ad un articolo piu dettagliato che uscirà a breve.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/07/06/insufficienza-venosa-e-sclerosi-multipla-provata-la-coesistenza/286280/
martedì 3 luglio 2012
IL CONSENSO INFORMATO
Il
consenso informato: “strumento per comunicare o per difendersi?
Dovrebbe essere un momento qualificante nella relazione medico-paziente.
Invece viene spesso relegato a momento marginale, più simile
a un’incombenza burocratica che a un delicato punto di partenza della terapia.”
Dovrebbe essere un momento qualificante nella relazione medico-paziente.
Invece viene spesso relegato a momento marginale, più simile
a un’incombenza burocratica che a un delicato punto di partenza della terapia.”
Il tema relativo al consenso informato è
stato, ed è tuttora, oggetto di discussione, ciò nonostante da oltre quindici
anni rappresenta un momento imprescindibile nella dinamica di svolgimento delle
attività mediche. Il consenso informato pone le sue fondamenta sul diritto di
autonomia di scelta del cittadino, relativamente ad un trattamento sanitario.
Alla luce di ciò un elemento essenziale del progetto terapeutico è
l’informazione. Il paziente ha il diritto di ricevere, dal proprio medico, le
informazioni relative alla diagnosi, alla prognosi, alle prospettive
terapeutiche e alle eventuali conseguenze delle scelte effettuate. Solo
successivamente il cittadino/utente potrà, liberamente e autonomamente, prendere
la propria decisione.
In questo modo l’espressione “Consenso
Informato” sarà sinonimo di partecipazione, consapevolezza, informazione,
libertà di scelta e di decisione delle persone ammalate.
FONTI
GIURIDICHE DEL CONSENSO INFORMATO
Il termine attualmente in uso “consenso
informato” non si ritrova nei codici penali o nei codici civili, né in
normative speciali, ma è di derivazione americana essendo stato importato dagli
Stati Uniti dove la dizione “informed consent” è stata usata per la prima volta
in un processo celebrato in California.
In quell'occasione, il principio
dell’autonomia decisionale del paziente è stato riaffermato come argine alla
tendenza dei medici ad assumere in via diretta ed esclusiva le decisioni
relative al trattamento del paziente.
La locuzione inglese, informazione e
consenso, appare meno ambigua rispetto all’espressione in italiano di consenso
informato.
Infatti “inform and consent” mette
meglio in evidenza come, senza una corretta informazione che preceda il
trattamento, non vi può essere vero consenso.
Quindi, nella struttura del consenso
informato il ruolo del medico è quello di spiegare al paziente la sua
condizione clinica e le varie possibilità di diagnosi o di terapia per
consentirgli di valutare l’informazione ricevuta nel contesto della propria
attitudine psicologica o morale e , quindi, di scegliere (o almeno di
concorrere nella scelta) l’iter terapeutico che ritiene adatto ed accettabile.
Nel caso della prestazione medica,
trattandosi di prestazione professionale che coinvolge direttamente beni della
vita di rilevanza primaria in materie spesso di assoluta ignoranza da parte del
paziente, il dovere di informare in modo completo quest’ultimo, appare quanto
mai stringente.
È evidente che alcune prestazioni
mediche per la loro ordinari età possano ritenersi conosciute dalla maggioranza
dei possibili pazienti in quanto entrate a far parte della comune esperienza di
ciascuno, vedasi, a titolo d’esempio, il prelievo di sangue, applicazione di un
gesso, un’iniezione endovenosa.
Che tali prestazioni comportino, una
minima lesione cutanea oppure una immobilizzazione della parte ingessata, è
caratteristica che può ritenersi conosciuta o conoscibile da parte di ciascuno,
salvo situazioni in cui il professionista avrebbe dovuto rendersi conto
dell’assoluta mancanza di consapevolezza, da parte del paziente, delle più
elementari nozioni medico-sanitarie ed avrebbe dovuto preoccuparsi di
integrarne la conoscenza.
In ogni altro caso, il dovere
d’informazione è di rilevanza fondamentale; infatti, la corretta informazione
costituisce il presupposto per la valida prestazione del consenso al
trattamento medico, ed assume il carattere di un dovere autonomo rispetto alla
stessa colpa professionale, potendone addirittura prescindere.
Il professionista, prima di acquisire il
consenso deve illustrare compiutamente al paziente la situazione, le
possibilità di intervenire, i probabili effetti benefici che ne dovrebbero
conseguire, i rischi che potrebbero derivarne; deve mettere il paziente nelle
condizioni di effettuare, nel limite delle proprie possibilità, una
valutazione, quanto più cosciente e completa, dei costi e dei benefici, e
prestare di conseguenza il consenso all’effettuazione delle operazioni che la
scelta comporta.
Per quanto attiene alle fonti normative,
avendo già precisato che non esiste nell’ordinamento una disciplina specifica
in materia, occorre fare riferimento ad una ricostruzione normativa effettuata
dalla giurisprudenza delle corti in merito e , soprattutto a quella rinvenuta in
una rilevante sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III,
15-01-1997, n. 364) che si ritiene opportuno riportare negli stralci
d’interesse.
L’attività medica trova fondamento e
giustificazione non tanto nel consenso dell’avente diritto (art 51 c.p.), che
incontrerebbe spesso l’ostacolo di cui all’art. 5 c.c., quanto sulla tutela di
un bene, costituzionalmente garantito, quale il bene della salute.
Dall’autolegittimazione dell’attività
medica, anche al di là dei limiti dell’art. 5 c.c., non può trarsi, tuttavia,
la convinzione che il medico possa, di norma ed al di fuori di taluni casi
eccezionali (allorché il paziente non sia in grado, di prestare un qualsiasi
consenso o dissenso, ovvero più in generale, ove sussistano le condizioni di
cui all’art. 54 c.p.), intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del
paziente. La necessità del consenso – immune da vizi e, ove comporti atti di
disposizione del proprio corpo, non contrario all’ordine pubblico ed al buon
costume – si evince, in generale, dall’art. 13 cost., il quale sancisce
l’inviolabilità della libertà personale – nel cui ambito deve ritenersi
compresa la libertà di salvaguardare la propria salute e la propria integrità
fisica -, escludendone ogni restrizione, se non per atto motivato dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previste dalla legge per l’art.
32, secondo comma, cost., soprattutto, “nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge”, la quale
“non può, in ogni caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana”
La formazione del consenso presuppone
una specifica informazione (si parla, in proposito di consenso informato), che
non può che provenire dallo stesso sanitario cui è richiesta la prestazione
professionale. L’obbligo di informazione da parte del sanitario assume rilievo
nella fase precontrattuale, in cui si forma il consenso del paziente al
trattamento od all’intervento, e trova fondamento nel dovere di comportarsi
secondo una buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione
del contratto (art. 1337 c.c.; Cass. 26 marzo 1981, n. 1773; 12 maggio 1982, n.
3604; 25 novembre 1994, n.10014).
Il problema merita un approfondimento
sotto duplice profilo.
Nell’ambito degli interventi chirurgici
in particolare, il dovere di informazione, concerne la portata dell’intervento,
le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi, si
da porre il paziente in condizioni di decidere sull’opportunità di procedervi o
di ometterlo, attraverso il bilanciamento di vantaggi e rischi. L’obbligo si
estende ai rischi prevedibili e non anche agli esiti anomali, al limite del fortuito,
che non assumono rilievo secondo l’id quod plerumque accidit, non potendosi
disconoscere che l’operatore sanitario deve contemperare l’esigenza di
informazione con la necessità di evitare che il paziente, per una qualsiasi
remotissima eventualità, eviti di sottoporsi anche ad un banale intervento.
Assume rilevanza, in proposito, l’importanze degli interessi e dei beni in
gioco, non potendosi consentire tuttavia, in forza di un mero calcolo
statistico, che il paziente non venga edotto di rischi, anche ridottissimi, che
incidano gravemente sulle sue condizioni fisiche o, addirittura, sul bene
supremo della vita.
L’obbligo di informazione si estende ,
inoltre, ai rischi specifici rispetto a determinate scelte alternative, in modo
che il paziente, con l’ausilio tecnico-scientifico del sanitario, possa
determinarsi verso l’una o l’altra delle scelte possibili, attraverso una
cosciente valutazione dei rischi relativi e dei corrispondenti vantaggi.
Sotto un altro profilo è noto che
interventi particolarmente complessi, specie nel lavoro in equipe, ormai
normale negli interventi chirurgici, presentino, nelle varie fasi, rischi
specifici e distinti. Allorché tali fasi assumano una propria autonomia gestionale
e diano luogo, esse stesse, a scelte operative diversificate, ognuna delle
quali presenti rischi diversi, l’obbligo di informazione si estende anche alle
singole fasi ed ai rispettivi rischi.
Applicando tali principi al caso
concreto se è vero che la richiesta di uno specifico intervento chirurgico
avanzata dal paziente può farne presumere il consenso a tutte le operazioni
preparatorie e successive che vi sono connesse, ed in particolare al
trattamento anestesiologico, allorché più siano le tecniche di esecuzione di
quest’ultimo, e le stesse comportino rischi diversi, è dovere sanitario, cui
pur spettano le scelte operative, informarlo dei rischi e dei vantaggi
specifici ed operare la scelta anche in relazione alle decisioni del paziente.
Va precisato, infine, per completezza
che il codice di Deontologia medica dedica numerosi articoli alla problematica
del consenso informato; è evidente che il codice costituisce norma di condotta
per il medico che ad esso deve attenersi per lo svolgimento dell’attività
professionale ed assume rilevanza disciplinare ancorché non abbia valore
cogente alla stregua di una norma di legge.
Articolo
30: Informazione al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico
nell'informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine
di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni
ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere
soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione
del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi
gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla
persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non
traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà
della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto
l'informazione deve essere rispettata.
Articolo
31: Informazione a Terzi
L’informazioni a Terzi è ammessa solo
con il consenso esplicitamente espresso dal paziente. Il Medico deve
raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate
dallo stesso a ricevere la comunicazione delle informazioni.
Articolo
32: Acquisizione del Consenso Informato
Il Medico non deve intraprendere
attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del Consenso
Informato del Paziente.
Il consenso deve essere espresso in
forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui , per la
pericolosità della prestazione diagnostica e/o terapeutiche o per le possibili
conseguenze delle stesse sulle integrità fisica, si renda opportuna una
manifestazione inequivoca della volontà della persona stessa.
In ogni caso, in presenza di un
documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il Medico deve
desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o terapeutici, non essendo
consentito alcun trattamento contro la volontà della persona, ove non ricorrano
le condizioni di incapacità di esprimere la propria volontà in caso di grave
pericolo di vita (art. 34).
Articolo
33: Consenso del legale rappresentante
Allorché si tratti di minore, di
interdetto o di inabilitato, il Consenso agli interventi diagnostici e
terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal
rappresentante legale.
In caso di opposizione da parte del
rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore dei
minori o di incapaci, il Medico è tenuto ad informare l’autorità giudiziaria.
Articolo
34: Autonomia del cittadino
Il medico deve attenersi, nel rispetto
della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di
curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in
grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non
può non tenere conto di quanto detto precedentemente espresso dallo stesso, il
medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua
volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo
restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante.
L’
”ATTO MEDICO”
La definizione di “Atto medico” si può
derivare dalla definizione stessa di “Medico” data dall’organizzazione Mondiale
di Sanità.
L’ “Atto medico” è finalizzato alla
tutela della salute del cittadino e della collettività, prendendosi cura
dell’uomo prima ancora che esso sia concepito, sino a garantirgli una morte
dignitosa.
La nostra costituzione si è preoccupata
di tutelare lo stato di salute dei cittadini garantendo gli interventi medici
necessari, anche attraverso norme di diritto, seppure l’atto medico non deve
essere inteso e interpretato come un atto esclusivamente sociale, bensì anche
un vero e proprio atto individuale del Medico verso il suo Paziente.
L’ “Atto medico” coinvolge e ingloba
l’intera attività medica e come tale ha implicazioni deontologiche, etiche,
sociali e medico-legali per lo stretto rapporto che si assume con la facoltà di
compiere tali atti e con la responsabilità professionale.
Il consenso informato è l’espressione
della volontà del Cittadino, fondante sull’autonomia dell’individuo che
autorizza il Medico ad effettuare specifici trattamenti. Ecco perché la
manifestazione della volontà deve essere esplicita e personale, la scelta di
curarsi deve essere libera e, se veramente libera, può essere revocata.
La comunicazione tra Medico e Paziente è
parte integrante dell’atto medico e la firma del modulo non è dunque un atto
burocratico bensì il sigillo di un “alleanza terapeutica”.
Ecco perché bisogna rendere il
linguaggio comprensibile, fornire un breve elenco dei rischi specifici e
generali connessi, richiedere al Paziente se ha ben compreso e concludere con
lui una sottoscrizione del Patto.
L’ “Atto medico” è quindi un atto
d’amore perché deve contemperare il timore del trattamento, creare un clima di
cooperazione e comprensione e soprattutto rassicurare attraverso
l’informazione, il Paziente e i suoi cari.
IL
“CONSENSO INFORMATO” DALLA PARTE DEI CITTADINI
Il modello di medicina affermatosi con
forza in questi ultimi anni impone un vero e proprio trasferimento di potere
decisionale in materia di salute del medico verso il malato; gli anglosassoni
definiscono questo processo empowerment del cittadino.
L’idea che è alla base di questo nuovo
approccio è che le decisioni rispetto alla salute debbano essere prese,
diversamente che in passato, in modo “ condiviso”, dal medico e dal malato.
Anche il buon senso ci insegna che una
decisione realmente condivisa da due soggetti non può nascere in alcun modo da
un semplice adempimento burocratico, proprio come accade quando un malato
appone frettolosamente la sua firma in calce al modulo di consenso che un
operatore gli sottopone un attimo prima di entrare in sala operatoria.
Al contrario una decisione è realmente
condivisa se è frutto di un dialogo vero tra cittadino e operatore, con il
tempo giusto, e se scaturisce da un rapporto di fiducia tra questi due
soggetti; essa non può in ogni caso prescindere dal trasferimento di
informazioni, tecniche e scientifiche, dal medico verso il malato, e dall’uso
di un linguaggio semplice e comprensibile anche da chi non ha conoscenze
mediche.
D’altro canto , la Carta europea dei diritti del malato, frutto di un lavoro congiunto
del tribunale per i diritti del malato e quindici organizzazioni civiche
europee, afferma che “ogni individuo ha il diritto di accedere a
tutte le informazioni che lo possono mettere in grado di partecipare
attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni
sono un prerequisito per ogni procedura e trattamento, ivi compresa la
partecipazione alla ricerca scientifica”.
Sulla base di queste premesse, vanno
fatte due considerazioni. La prima riguarda gli operatori, i quali oggi non possono fare a meno di considerare il
dialogo con il malato come parte integrante dell’atto medico e dunque requisito
di qualità della prestazione.
La seconda considerazione riguarda i cittadini, che oggi sono chiamati a
diventare sempre più soggetti attivi
nel rapporto con i medici, capaci di porre anche domande come queste: perché è
necessario questo trattamento? Quali sono i benefici attesi e i rischi
potenziali? Cosa mi capiterebbe e con quale probabilità se questa operazione
non fosse eseguita? Esistono trattamenti alternativi? Il trattamento che mi
propone è scientificamente fondato? Al mio posto lei si sarebbe sottoposto al
medesimo trattamento?
La sfida sarà cogliere in tutto questo
processo l’occasione per riappropriarsi della missione per la quale il sistema
sanitario pubblico è nato.
Bibliografia:
“Un Consenso davvero informato …il Consenso
dalla parte del cittadino” ( a cura di: ASL BN 1 – Benevento; Università degli
Studi di Bari; Tribunale per i Diritti del
Malato – Cittadinanzattiva)
lunedì 2 luglio 2012
NOMENCLATORE TARIFFARIO MINIMO NAZIONALE
Per chi è interessato pubblico il link relativo al nomenclatore tariffario minimo nazionale, argomento molto interessante soprattutto per i TSRM liberi professionisti. Invito tutti a leggerlo con attenzione, perchè è giusto che ogni tecnico conosca quali sono i suoi diritti e/o doveri.
http://www.tsrmtorinoaosta.org/SharedFiles/Download.aspx?pageid=17&mid=10&fileid=91
http://www.tsrmtorinoaosta.org/SharedFiles/Download.aspx?pageid=17&mid=10&fileid=91
giovedì 28 giugno 2012
art. 9, cosa cambia per le Partite iva
Art. 9
(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)
1. Al Capo I, Titolo VII, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l’articolo 69 è aggiunto il seguente:
"Articolo 69-bis.
(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)
1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno sei mesi nell’arco dell’anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del settantacinque per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina del presente Capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, trova applicazione con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps in forza dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, avrà il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.".
4. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del Capo I del Titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del presente Capo.
(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)
1. Al Capo I, Titolo VII, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l’articolo 69 è aggiunto il seguente:
"Articolo 69-bis.
(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)
1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno sei mesi nell’arco dell’anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del settantacinque per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina del presente Capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, trova applicazione con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps in forza dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, avrà il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.".
4. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del Capo I del Titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del presente Capo.
mercoledì 27 giugno 2012
Riforma del lavoro: dalle nuove norme sui licenziamenti ai contratti a tempo
Dalle nuove norme sui licenziamenti, che vengono resi un po’ più facili, ai contratti a tempo passando per le nuove forme di sostegno a reddito (Aspi) e per l’introduzione del salario base per i lavoratori subordinati: sono queste alcune delle novità principali del ddl di riforma del mercato del lavoro che oggi otterrà il via libera definitivo del Parlamento. Ecco le misure chiave.
Cambia l’articolo 18. Addio reintegro automatico in caso di licenziamento per motivi economici. Prevista in alcuni casi un’indennità risarcitoria. La procedura di conciliazione, obbligatoria in questo primo caso, non potrà più essere bloccata da una malattia “fittizia” del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro. Resta sempre nullo invece il licenziamento discriminatorio intimato, per esempio, per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale. Nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge.
Contratti a tempo. La durata del primo contratto a termine, che può essere stipulato senza che siano specificati i requisiti per i quali viene richiesto (la causale), sarà di un anno. Le pause obbligatorie fra uno e l’altro salgono dagli attuali 10 giorni per un contratto di meno di 6 mesi a 20 giorni e a 30 per uno di durata superiore. Il Parlamento ha reso più soft quanto previsto dal governo.
Apprendisti. Arrivano norme più stringenti, anche se il Senato ha allentato un pò i vincoli previsti dal ministro Fornero. Sarà infatti sempre possibile assumere un nuovo apprendista, ma i contratti in media dovranno durare almeno 6 mesi e cambia il rapporto con le maestranze qualificate.
Co.Co.Pro, da salario base a una tantum. Definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive e aumento dell’aliquota contributiva di un punto l’anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% previsto per il lavoro dipendente. Lo stipendio minimo dei co.co.co dovrà poi fare riferimento ai contratti nazionali di lavoro. Si rafforza l’attuale una tantum per i parasubordinati. Ad esempio, chi ha lavorato 6 mesi potrà avere oltre 6mila euro.
Partita Iva, stanare le false. La durata di collaborazione non deve superare otto mesi (6 nel ddl originario); il corrispettivo pagato non deve essere superiore dell’80% di quello di dipendenti e co.co.co (75% nel disegno di legge); il lavoratore non deve avere una postazione “fissa” in azienda: non si può avere una scrivania insomma ma il telefono sì. Le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro sono considerate vere.
Aspi. La nuova assicurazione sociale per l’impiego parte nel 2013 e sostituirà a regime, nel 2017, l’indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti. La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito di applicazione dell’indennità. L’aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Sarà possibile trasformare l’indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un’impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all’indennità che percepisce perde il sussidio.
Job on call, basta un sms. Per attivare il lavoro a chiamata basta un sms alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di mancato avviso l’azienda rischia da 400 a 2400 euro di multa. Il job on call sarà libero per under 25 e over 55.
Equità di genere. Norme di contrasto alle dimissioni in bianco e il rafforzamento fino a tre anni di età del bambino del regime di convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri (al momento è un anno). Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio ma solo per un giorno e due facoltativi, che però si sottraggono ai 20 settimane di congedo della mamma (se lei è d’accordo).
Voucher asili. Il buono baby-sitter per agevolare le lavoratrici nei primi mesi di nascita del figlio potrà essere utilizzato anche per pagare asili-nido pubblici o privati.
Immigrati. Sale da si mesi ad un anno la validità del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario che beneficia di interventi di ammortizzazione.
Bonus per produttività. Confermati con un emendamento del governo gli sgravi contributivi introdotti in via sperimentale per il triennio 2008-2010.
Voli e affitti. Riformare costa. Vengono ridotte le deduzioni sulle auto aziendali e quelle sulla tassa al servizio sanitario nazionale, che si applica sulle assicurazioni Rc auto. Tagliato dal 15 al 5% lo sconto forfait previsto per chi dichiara con l’Irpef i redditi derivanti da affitto (non tocca chi applica la cedolare). Aumentata di due euro la tassa di imbarco aereo.
Fonte: il fatto quotidiano
martedì 26 giugno 2012
Regime fiscale superminimi 2012
Con il nuovo regime dei Super Minimi introdotto dalla Nuova manovra Economica
2011 in vigore dal 6 luglio 2011 e che introdurrà dal primo gennaio 2012 il
nuovo regime fiscale per lavoratori autonomi, imprese artigiani e liberi
professioniti. Le disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica 2011
anche detta Manovra
economica 2012 – 2014 stanno introducendo una nuova agevolazioni
fiscale per i soggetti sotto i 35 anni di età, che abbiano i requisiti per
aderire al regime
dei contribuenti minimi e siano in possesso di altri requisiti e
che permetterà loro di avere una imposizione fiscale del 5% sul reddito
imponibile. Potete comunque consultare le altre novità
per i professionisti della Manovra Economica Estate 2011. Il presente
articolo è aggiornato con i provvedimenti del 23 dicembre che vi invito a
leggere come sempre.
La finalità del nuovo regime fiscale di
vantaggio dell’imprenditoria giovanileLa finalità della norma è
quella di favorire lo sviluppo della classe imprenditoriale cercando anche di
soddisfare un bacino quale quello dei giovani che ha difficoltà a trovare un
lavoro dipendente soprattutto a tempo indeterminato. Ma è altresì diretta alla
costituzione di nuove imprese da parte di chi ha perso il lavoro e quindi anche
chi si trova in cassa integrazione, chi è disoccupato e in condizioni similari,
ossia non titolare di rapporti di lavoro subordinato.
Da quando entra in vigore
La norma dovrebbe entrare in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla stabilizzazione economica 2011 in vigore dal 6 luglio 2011 e che si applica a partire dal primo gennaio 2012 anche se viene esplicitamente disciplinato che sarà demandato all’agenzia delle entrate di emenare i provvedimenti attuativi per il nuovo regime fiscale e le modalità di adesione, opzione ed esercizio.
La norma dovrebbe entrare in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla stabilizzazione economica 2011 in vigore dal 6 luglio 2011 e che si applica a partire dal primo gennaio 2012 anche se viene esplicitamente disciplinato che sarà demandato all’agenzia delle entrate di emenare i provvedimenti attuativi per il nuovo regime fiscale e le modalità di adesione, opzione ed esercizio.
Due Limiti NUOVI per
aderire Coloro che aderiranno dal 2012 avranno una durata massima
del regime di cinque anni anche se over 35 anni ossia se hanno un’età maggiore
di 35 anni (questo punto necessita di un ulteriore chiarimento da parte
dell’agenzia delle entrate in quanto riscontro che le opinioni tra
professionisti e lettori sono spesso discordanti perchè se da un lato la norma
originaria tendeva ad agevolare tutte le nuove attività indipendentemente
dall’età anagrafica, ora la nuova norma sembrerebbe indirizzata ai soli giovani
di età inferiore ai 35 anni tagliando fuori gli over). Qualora invece abbiano
meno di 35 anni ed aprano nel 2012 la partita iva allora potranno anche andare
oltre il quinto anno e permanere nel regime fino al compimento del 35esimo anno
di età, alemno così da quanto desumo dagli ultimi due provvedimenti dell’agenzia
delle entrate del 22 dicembre che danno qualche chiarimento rispetto alla prima
versione della norma che era stata oggetto di parere discordanti tra gli addetti
ai lavori e anche tra i lettori. Sembrerebbe imminente tuttavia l’uscita di una
circolare ad hoc dell’agenzia delle entrate sul nuovo regime dei minimi.
Anche gli over 35 anni di età potranno
avere accesso al nuovo regime dei minimi avendo riguardo anche al
rispetto dgli alri requisiti e tenendo a mente che se hanno già fruito del
regime dei minimi potranno accedere al nuovo solo per la durata residua del
quinquennnio. Facendo un esempio se hanno aperto la partita iva nel 2009
potranno stare nel nuovo regime solo per 3 anni.
Chi può aderire al regime fiscale
agevolato dell’imprenditoria giovanileLa bozza di Decreto
stabilisce che rientrano i soggetti che posseggono i requisiti previsti dai
commi da 96 a 117 della Legge n. 244 del 2007 che altrò non è che il pacchetto
di articoli che disciplina l’adesione al regime dei minimi altro regime fiscale
agevolato di cui abbiamo avuto modo di parlare nel corso della guida
all’apertura della partita Iva con il regime dei Minimi.
Requisiti in sintesi per accedere al
regime dei minimi
In sintesi quindi i requisiti per accedere al regime dei minimi sono soggetti residneti fiscalmente in italia che non hanno percepito compensi ragguagliati all’anno superiori a 30 mila euro, che non effettuano cessioni all’esportazione, non hanno sostenuto speso per lavoratori dipendente o collaboratori e non hanno erogato somme di denaro sotto forma di utili da partecipazione, che nel triennio solare precedente non hanno sostenuto spese per beni strumentali superiori ai 15 mila euro (ragguagliate se ad uso promiscuo ossia prendete solo il 50%), che non si avvalgono di regimi speciali ai fini iva (ex editoria, agenzia viaggio, ecc), che non effettuano compravendita di immobili cessioni di fabbricati o porzioni o di terreni ex articolo 10 comma 8 del decreto Iva, che non sono soci di società di persone, associazioni o srl ovvero società a responsabilità limitata.
In sintesi quindi i requisiti per accedere al regime dei minimi sono soggetti residneti fiscalmente in italia che non hanno percepito compensi ragguagliati all’anno superiori a 30 mila euro, che non effettuano cessioni all’esportazione, non hanno sostenuto speso per lavoratori dipendente o collaboratori e non hanno erogato somme di denaro sotto forma di utili da partecipazione, che nel triennio solare precedente non hanno sostenuto spese per beni strumentali superiori ai 15 mila euro (ragguagliate se ad uso promiscuo ossia prendete solo il 50%), che non si avvalgono di regimi speciali ai fini iva (ex editoria, agenzia viaggio, ecc), che non effettuano compravendita di immobili cessioni di fabbricati o porzioni o di terreni ex articolo 10 comma 8 del decreto Iva, che non sono soci di società di persone, associazioni o srl ovvero società a responsabilità limitata.
Saranno esclusi anche coloro che avranno
esercitato nei tre anni precedenti l’apertura della partita Iva con il nuovo
regime, attività profesisonale o artistica sia sotto forma di lavoro autonomo
sia di impresa e quindi sotto forma di ditta individuale o altra società di
persone e nè può esserne una prosecuzione, anche in forma
associata o familiare e nemmeno in caso di precedente attività svolta tramite
lavoro dipendente o professionale, eccezion fatta per il periodo di praticantato
laddove previsto dalla nomrativa come obbligatorio. Queste limitazioni
sinteticamente impongono di utilizzare questo regime solo all’inizio della
vostra attività, in quanto successivamente non sarà possibile aderirvi. Il
requisito della “prosecuzione dell’attività non precedentemente
svolta…” [...] non opera laddove il contribuente dia prova di aver
perso il lavoro o di essere in mobilità o di aver perso il lavoro per cause
indipendenti dalla propria volontà.
I vecchi forfettoni o forfettini ossia coloro che
aderivano al regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali possono
accedere ai nuovi minimi sempre che abbiano iniziato l’attività dopo il 31
dicembre 2007 e limitatamente “per i periodi di imposta residui al
completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di
compimento del trentacinquesimo anno di età”. In sintesi si apre uno
spartiacque tra i soggetti che avevano accesso al regime delle nuove
iniziative imprenditoriali ex art 13 della Legge 388 del 2000 che
possono si accedere al regime dei nuovi minimi ma sempre ma a patto che abbiano
iniziato l’attività dopo il primo gennaio 2008 e per la durata residua del
quinquennio ossia se supponiamo avete intrapreso l’attività nel 2008 aderendo al
regime delle nuove iniziative imprenditoriali al 31 dicembre 2011 vi siete già
giocati 4 anni di agevolazione e potrete fruire della nuova solo per un altro
anno. Si potrebbe obiettare che anche queste potrebbero verificare poi se hanno
o meno compiuto 35 anni di età prevedendo nel caso la possibilità di continuare
fino al 35esimo anno di età laddove abbiano un’età inferiore come avverrebbe per
i “cugini” aderenti agli ex minimi.
Dal chiarimento pertanto auspicato da molti
sembrerebbe che anche le nuove inziaitive imprenditoriali che hanno ormai
compiuto 35 anni possono accedere al nuovo regime dei minimi ma non oltre il
decorso dei cinque anni. Resta fermo il vincolo triennale conseguente
all’opzione per il regime ordinario. Vi sembrerà strano ma anche questo
“ovvero” potrebbe destare qualche perplessità nei lettori in
merito alla sua applicazione in quanto se è da intendersi rispetto
all’alternatività dei requisiti altrimenti avrebbero scritto “e comunque
non oltre il compimento del 35esimo anno di età“. Stupisce tuttavia che
nonostante il bisogno di chiarezza vi sia ancora incertezza sull’applicazione
del requisito per i vecchi regimi forfettari di imposta e per gli over 35.
Sarebbe auspicabile un chiarimento o una circolare chiara con le fattispecie
tipiche descritte dai lettori rispetto all’età anagrafica che tglierebbe fuori
tanti nuovi contribuenti che intendono aprire la partita iva e semprechè
soddisfino anche gli altri requisiti come quello della novità.
Possono aderire i soggetti che iniziano
l’attività a partire dal primo gennaio 2012 ossia che aprono le partite Iva da
quel giorno (a tal proposito vi dico che non vale chiudere la partita
Iva e riaprirne un’altra perchè è molto probabile che vi fanno un accertamento
fiscale anche perchè è semplice da rintracciare il soggetto che chiude una
partita Iva e ne apre un’altra utilizzando o lo stesso codice atecofin o anche
un altro facendo presupporre che di punto in bianco cambia attività, cosa di per
sè sospetta).
Possono aderire anche coloro che avevano già
avviato un’attività libero professionale o per esempio di impresa al primo
gennaio 2008.
Quanto risparmio con il nuovo regime
fiscale agevolato
La tassazione che con il regime dei minimi sarebbe fissa e sotto forma di imposta sostitutiva scende dal 20% al solo 5%. Bisogna ammetere che questa è una misura veramente agevolativa e di incentivo all’imprenditoria giovanile almeno per quello che concerne l’impatto e l’ostacolo fiscale, inteso com imposizione fiscale iniziale, che potrebbe scoraggiare attualmente un imprenditore 2011 rispetto ad un altro che voglia intraprendere una nuova attività nel 2012.
Verò è per che nella fase di start up, solitamente chi fa impresa sostiene costi appunto di start up, per l’acquisto di dotazioni iniziali di macchinari, impianti, sistemi, che nel primo esercizio solitamente caricano di costi il reddito imponibile abbasssando già di molto le imposte.
La tassazione che con il regime dei minimi sarebbe fissa e sotto forma di imposta sostitutiva scende dal 20% al solo 5%. Bisogna ammetere che questa è una misura veramente agevolativa e di incentivo all’imprenditoria giovanile almeno per quello che concerne l’impatto e l’ostacolo fiscale, inteso com imposizione fiscale iniziale, che potrebbe scoraggiare attualmente un imprenditore 2011 rispetto ad un altro che voglia intraprendere una nuova attività nel 2012.
Verò è per che nella fase di start up, solitamente chi fa impresa sostiene costi appunto di start up, per l’acquisto di dotazioni iniziali di macchinari, impianti, sistemi, che nel primo esercizio solitamente caricano di costi il reddito imponibile abbasssando già di molto le imposte.
Nessuna ritenuta d’acconto in
fattura
Non si applica la ritenuta d’acconto ma coloro che aderisocno al nuovo regime rilasciano una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono sono soggette ad imposta sostitutiva inserendo anche il rifeirmento nromativo ossia il DL 98 del 2011. Occhio perà a non spendervi più del dovuto perchè in banca avrete il lordo ossia il 100% del percepito su cui poi dovrete pagare (le poche beati voi) tasse.
Non si applica la ritenuta d’acconto ma coloro che aderisocno al nuovo regime rilasciano una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono sono soggette ad imposta sostitutiva inserendo anche il rifeirmento nromativo ossia il DL 98 del 2011. Occhio perà a non spendervi più del dovuto perchè in banca avrete il lordo ossia il 100% del percepito su cui poi dovrete pagare (le poche beati voi) tasse.
Quanto dura o ha una scadenza il nuovo
regime fiscale per l’imprenditoria giovanile?La durata del regime è
di cinque anni dall’apertura della partita se aprono l’attività nel 2012 e vale
sia per chi ha meno di 35 anni sia per chi li ha già compiuti anche se in questa
seconda fattispecie sarebbe necessaria una circolare dell’agenzia delle entrate
che definitivametne chiarisca se gli over 35 possono acedere o no: ciò che
differenzia gli under 35 dagli over 35 è che mentre i più grandi che aprono oggi
una’attività (sempre nel rispetto anche degli altri requisiti), potrà fruire
della tassazione agevolata al 5% solo per cinque anni, mentre per coloro più
“giovani” potranno andare anche oltre il quinto anno ma non fino al compimento
del 35esimo anno di età. Questa potrebbe essere una soluzione ragionevole per
non penalizzare i contribuenti che hanno già compiuto 35 anni ma che si trovano
a dover aprire la partita iva.
Quando inizia il nuovo sistema fiscale di
vantaggio dell’imprenditoria giovanileLa data di inizio è fissata
per il primo gennaio 2012 il che vorrà dire che a partire da tale date
l’apertura delle partite Iva potrà fruire di questo nuovo regime fiscale
agevolato. La fuoriuscita dal regime in questo caso sembra scattare solo ed
esclusivamente dall’anno successivo, ergo dalla lettura del testo non sarebbe
contemplato come per il regime dei minimi il caso del superamento del limite del
50% + 1 dei ricavi che farenbbe scattare l’obbligo di aderire al reigme
ordinario da subito.
Fate sempre riferimento al testo normativo e ai
chiarimenti del 22 dicembre 2011 in cui trovate alcune risposte ai quesiti che
anche qui avete postato oltre agli altri articoli correlati.
RC Professionale
Con il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito nella legge 14 settembre 2011 n.148, è stato introdoto l'obbligo assicurativo per i professionisti. In particolare, l'art.3 comma 5, lettera "e" del suddetto decreto dispone:
"a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;"
Crediti ECM per il triennio 2011 - 2013
L’accordo Stato-Regioni del 19 Aprile scorso,pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che nel periodo 2011-2013 devono essere conseguiti 150 Crediti con una media di 50 all’anno e con un tetto minimo di 25 e massimo di 75. E’ data facoltà di “trascinarsi” 45 crediti dagli anni precedenti fino a un massimo di 45 con sgravio dai 150 previsti nel triennio.
Il professionista che si trova all’estero è esonerato per la durata del triennio in corso dall’obbligo di acquisizione dei crediti formativi. Qualora voglia acquisire crediti all’estero (paesi UE, USA, Canada) i crediti formativi acquisiti verranno riconosciuti con un valore pari al 50% di quelli assegnati dal provider straniero.
Sono esclusi dall’ECM, per il periodo di impegno formativo, il personale sanitario che frequenta corsi di specializzazione, il corso di formazione specifica in medicina generale, il dottorato di ricerca( svolgimento minimo di 150 ore)
Sono considerate causa di sospensione dell’obbligo di acquisire crediti formativi,il periodo di gravidanza, il periodo di servizio militare, i periodi di malattia superiori a 5 mesi e le aspettative. I crediti di ciascheduno verranno gestiti a livello nazionale da un consorzio (Cogeaps) che li riceverà periodicamente dai provider. Il Cogeaps al termine del triennio invierà all’ordine gli aggiornamenti necessari a certificare il soddisfacimento dell’obbligo formativo da parte del professionista al termine del triennio.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle attività di aggiornamento per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini di concorsi, promozioni e trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina, in relazione al profilo professionale e alle mansioni del dipendente.
Al momento non sono state ancora diramate direttive precise da parte della FNOMCeO relativamente al non raggiungimento dei crediti previsti.
Dott. Alberto Scanni
Il professionista che si trova all’estero è esonerato per la durata del triennio in corso dall’obbligo di acquisizione dei crediti formativi. Qualora voglia acquisire crediti all’estero (paesi UE, USA, Canada) i crediti formativi acquisiti verranno riconosciuti con un valore pari al 50% di quelli assegnati dal provider straniero.
Sono esclusi dall’ECM, per il periodo di impegno formativo, il personale sanitario che frequenta corsi di specializzazione, il corso di formazione specifica in medicina generale, il dottorato di ricerca( svolgimento minimo di 150 ore)
Sono considerate causa di sospensione dell’obbligo di acquisire crediti formativi,il periodo di gravidanza, il periodo di servizio militare, i periodi di malattia superiori a 5 mesi e le aspettative. I crediti di ciascheduno verranno gestiti a livello nazionale da un consorzio (Cogeaps) che li riceverà periodicamente dai provider. Il Cogeaps al termine del triennio invierà all’ordine gli aggiornamenti necessari a certificare il soddisfacimento dell’obbligo formativo da parte del professionista al termine del triennio.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle attività di aggiornamento per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini di concorsi, promozioni e trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina, in relazione al profilo professionale e alle mansioni del dipendente.
Al momento non sono state ancora diramate direttive precise da parte della FNOMCeO relativamente al non raggiungimento dei crediti previsti.
Dott. Alberto Scanni
lunedì 25 giugno 2012
Elenco TSRM disoccupati
Vorrei ricordare a tutti i TSRM iscritti al collegio di NA-AV-BN-CE che è possibile, attraverso la registrazione al portale www.tsrmcampania.it, comunicare la propria situazione lavorativa. Questa iniziativa è importanete perchè consente al collegio di disporre di un quadro preciso della situazione locale.
E' possibile aggiornare la propria posizione al seguente link: www.tsrmcampania.it/osservatorio-occupazione.html.
E' possibile aggiornare la propria posizione al seguente link: www.tsrmcampania.it/osservatorio-occupazione.html.
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