giovedì 28 giugno 2012

art. 9, cosa cambia per le Partite iva

Art. 9

(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)

1. Al Capo I, Titolo VII, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l’articolo 69 è aggiunto il seguente:

"Articolo 69-bis.

(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)

1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno sei mesi nell’arco dell’anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del settantacinque per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina del presente Capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, trova applicazione con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps in forza dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, avrà il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.".


4. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del Capo I del Titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del presente Capo.

mercoledì 27 giugno 2012

Riforma del lavoro: dalle nuove norme sui licenziamenti ai contratti a tempo


Dalle nuove norme sui licenziamenti, che vengono resi un po’ più facili, ai contratti a tempo passando per le nuove forme di sostegno a reddito (Aspi) e per l’introduzione del salario base per i lavoratori subordinati: sono queste alcune delle novità principali del ddl di riforma del mercato del lavoro che oggi otterrà il via libera definitivo del Parlamento. Ecco le misure chiave.

Cambia l’articolo 18. Addio reintegro automatico in caso di licenziamento per motivi economici. Prevista in alcuni casi un’indennità risarcitoria. La procedura di conciliazione, obbligatoria in questo primo caso, non potrà più essere bloccata da una malattia “fittizia” del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro. Resta sempre nullo invece il licenziamento discriminatorio intimato, per esempio, per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale. Nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge.

Contratti a tempo. La durata del primo contratto a termine, che può essere stipulato senza che siano specificati i requisiti per i quali viene richiesto (la causale), sarà di un anno. Le pause obbligatorie fra uno e l’altro salgono dagli attuali 10 giorni per un contratto di meno di 6 mesi a 20 giorni e a 30 per uno di durata superiore. Il Parlamento ha reso più soft quanto previsto dal governo.

Apprendisti. Arrivano norme più stringenti, anche se il Senato ha allentato un pò i vincoli previsti dal ministro Fornero. Sarà infatti sempre possibile assumere un nuovo apprendista, ma i contratti in media dovranno durare almeno 6 mesi e cambia il rapporto con le maestranze qualificate.

Co.Co.Pro, da salario base a una tantum. Definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive e aumento dell’aliquota contributiva di un punto l’anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% previsto per il lavoro dipendente. Lo stipendio minimo dei co.co.co dovrà poi fare riferimento ai contratti nazionali di lavoro. Si rafforza l’attuale una tantum per i parasubordinati. Ad esempio, chi ha lavorato 6 mesi potrà avere oltre 6mila euro.

Partita Iva, stanare le false. La durata di collaborazione non deve superare otto mesi (6 nel ddl originario); il corrispettivo pagato non deve essere superiore dell’80% di quello di dipendenti e co.co.co (75% nel disegno di legge); il lavoratore non deve avere una postazione “fissa” in azienda: non si può avere una scrivania insomma ma il telefono sì. Le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro sono considerate vere.

Aspi. La nuova assicurazione sociale per l’impiego parte nel 2013 e sostituirà a regime, nel 2017, l’indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti. La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito di applicazione dell’indennità. L’aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Sarà possibile trasformare l’indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un’impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all’indennità che percepisce perde il sussidio.

Job on call, basta un sms. Per attivare il lavoro a chiamata basta un sms alla Direzione provinciale del lavoro. In caso di mancato avviso l’azienda rischia da 400 a 2400 euro di multa. Il job on call sarà libero per under 25 e over 55.

Equità di genere. Norme di contrasto alle dimissioni in bianco e il rafforzamento fino a tre anni di età del bambino del regime di convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri (al momento è un anno). Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio ma solo per un giorno e due facoltativi, che però si sottraggono ai 20 settimane di congedo della mamma (se lei è d’accordo).

Voucher asili. Il buono baby-sitter per agevolare le lavoratrici nei primi mesi di nascita del figlio potrà essere utilizzato anche per pagare asili-nido pubblici o privati.

Immigrati. Sale da si mesi ad un anno la validità del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario che beneficia di interventi di ammortizzazione.

Bonus per produttività. Confermati con un emendamento del governo gli sgravi contributivi introdotti in via sperimentale per il triennio 2008-2010.

Voli e affitti. Riformare costa. Vengono ridotte le deduzioni sulle auto aziendali e quelle sulla tassa al servizio sanitario nazionale, che si applica sulle assicurazioni Rc auto. Tagliato dal 15 al 5% lo sconto forfait previsto per chi dichiara con l’Irpef i redditi derivanti da affitto (non tocca chi applica la cedolare). Aumentata di due euro la tassa di imbarco aereo.

Fonte: il fatto quotidiano

martedì 26 giugno 2012

Regime fiscale superminimi 2012

Con il nuovo regime dei Super Minimi introdotto dalla Nuova manovra Economica 2011 in vigore dal 6 luglio 2011 e che introdurrà dal primo gennaio 2012 il nuovo regime fiscale per lavoratori autonomi, imprese artigiani e liberi professioniti. Le disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica 2011 anche detta Manovra economica 2012 – 2014 stanno introducendo una nuova agevolazioni fiscale per i soggetti sotto i 35 anni di età, che abbiano i requisiti per aderire al regime dei contribuenti minimi e siano in possesso di altri requisiti e che permetterà loro di avere una imposizione fiscale del 5% sul reddito imponibile. Potete comunque consultare le altre novità per i professionisti della Manovra Economica Estate 2011. Il presente articolo è aggiornato con i provvedimenti del 23 dicembre che vi invito a leggere come sempre.
La finalità del nuovo regime fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanileLa finalità della norma è quella di favorire lo sviluppo della classe imprenditoriale cercando anche di soddisfare un bacino quale quello dei giovani che ha difficoltà a trovare un lavoro dipendente soprattutto a tempo indeterminato. Ma è altresì diretta alla costituzione di nuove imprese da parte di chi ha perso il lavoro e quindi anche chi si trova in cassa integrazione, chi è disoccupato e in condizioni similari, ossia non titolare di rapporti di lavoro subordinato.
Da quando entra in vigore
La norma dovrebbe entrare in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla stabilizzazione economica 2011 in vigore dal 6 luglio 2011 e che si applica a partire dal primo gennaio 2012 anche se viene esplicitamente disciplinato che sarà demandato all’agenzia delle entrate di emenare i provvedimenti attuativi per il nuovo regime fiscale e le modalità di adesione, opzione ed esercizio.
Due Limiti NUOVI per aderire Coloro che aderiranno dal 2012 avranno una durata massima del regime di cinque anni anche se over 35 anni ossia se hanno un’età maggiore di 35 anni (questo punto necessita di un ulteriore chiarimento da parte dell’agenzia delle entrate in quanto riscontro che le opinioni tra professionisti e lettori sono spesso discordanti perchè se da un lato la norma originaria tendeva ad agevolare tutte le nuove attività indipendentemente dall’età anagrafica, ora la nuova norma sembrerebbe indirizzata ai soli giovani di età inferiore ai 35 anni tagliando fuori gli over). Qualora invece abbiano meno di 35 anni ed aprano nel 2012 la partita iva allora potranno anche andare oltre il quinto anno e permanere nel regime fino al compimento del 35esimo anno di età, alemno così da quanto desumo dagli ultimi due provvedimenti dell’agenzia delle entrate del 22 dicembre che danno qualche chiarimento rispetto alla prima versione della norma che era stata oggetto di parere discordanti tra gli addetti ai lavori e anche tra i lettori. Sembrerebbe imminente tuttavia l’uscita di una circolare ad hoc dell’agenzia delle entrate sul nuovo regime dei minimi.
Anche gli over 35 anni di età potranno avere accesso al nuovo regime dei minimi avendo riguardo anche al rispetto dgli alri requisiti e tenendo a mente che se hanno già fruito del regime dei minimi potranno accedere al nuovo solo per la durata residua del quinquennnio. Facendo un esempio se hanno aperto la partita iva nel 2009 potranno stare nel nuovo regime solo per 3 anni.
Chi può aderire al regime fiscale agevolato dell’imprenditoria giovanileLa bozza di Decreto stabilisce che rientrano i soggetti che posseggono i requisiti previsti dai commi da 96 a 117 della Legge n. 244 del 2007 che altrò non è che il pacchetto di articoli che disciplina l’adesione al regime dei minimi altro regime fiscale agevolato di cui abbiamo avuto modo di parlare nel corso della guida all’apertura della partita Iva con il regime dei Minimi.
Requisiti in sintesi per accedere al regime dei minimi
In sintesi quindi i requisiti per accedere al regime dei minimi sono soggetti residneti fiscalmente in italia che non hanno percepito compensi ragguagliati all’anno superiori a 30 mila euro, che non effettuano cessioni all’esportazione, non hanno sostenuto speso per lavoratori dipendente o collaboratori e non hanno erogato somme di denaro sotto forma di utili da partecipazione, che nel triennio solare precedente non hanno sostenuto spese per beni strumentali superiori ai 15 mila euro (ragguagliate se ad uso promiscuo ossia prendete solo il 50%), che non si avvalgono di regimi speciali ai fini iva (ex editoria, agenzia viaggio, ecc), che non effettuano compravendita di immobili cessioni di fabbricati o porzioni o di terreni ex articolo 10 comma 8 del decreto Iva, che non sono soci di società di persone, associazioni o srl ovvero società a responsabilità limitata.
Saranno esclusi anche coloro che avranno esercitato nei tre anni precedenti l’apertura della partita Iva con il nuovo regime, attività profesisonale o artistica sia sotto forma di lavoro autonomo sia di impresa e quindi sotto forma di ditta individuale o altra società di persone e nè può esserne una prosecuzione, anche in forma associata o familiare e nemmeno in caso di precedente attività svolta tramite lavoro dipendente o professionale, eccezion fatta per il periodo di praticantato laddove previsto dalla nomrativa come obbligatorio. Queste limitazioni sinteticamente impongono di utilizzare questo regime solo all’inizio della vostra attività, in quanto successivamente non sarà possibile aderirvi. Il requisito della “prosecuzione dell’attività non precedentemente svolta…” [...] non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità o di aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.
I vecchi forfettoni o forfettini ossia coloro che aderivano al regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali possono accedere ai nuovi minimi sempre che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e limitatamente “per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. In sintesi si apre uno spartiacque tra i soggetti che avevano accesso al regime delle nuove iniziative imprenditoriali ex art 13 della Legge 388 del 2000 che possono si accedere al regime dei nuovi minimi ma sempre ma a patto che abbiano iniziato l’attività dopo il primo gennaio 2008 e per la durata residua del quinquennio ossia se supponiamo avete intrapreso l’attività nel 2008 aderendo al regime delle nuove iniziative imprenditoriali al 31 dicembre 2011 vi siete già giocati 4 anni di agevolazione e potrete fruire della nuova solo per un altro anno. Si potrebbe obiettare che anche queste potrebbero verificare poi se hanno o meno compiuto 35 anni di età prevedendo nel caso la possibilità di continuare fino al 35esimo anno di età laddove abbiano un’età inferiore come avverrebbe per i “cugini” aderenti agli ex minimi.
Dal chiarimento pertanto auspicato da molti sembrerebbe che anche le nuove inziaitive imprenditoriali che hanno ormai compiuto 35 anni possono accedere al nuovo regime dei minimi ma non oltre il decorso dei cinque anni. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario. Vi sembrerà strano ma anche questo “ovvero” potrebbe destare qualche perplessità nei lettori in merito alla sua applicazione in quanto se è da intendersi rispetto all’alternatività dei requisiti altrimenti avrebbero scritto “e comunque non oltre il compimento del 35esimo anno di età“. Stupisce tuttavia che nonostante il bisogno di chiarezza vi sia ancora incertezza sull’applicazione del requisito per i vecchi regimi forfettari di imposta e per gli over 35. Sarebbe auspicabile un chiarimento o una circolare chiara con le fattispecie tipiche descritte dai lettori rispetto all’età anagrafica che tglierebbe fuori tanti nuovi contribuenti che intendono aprire la partita iva e semprechè soddisfino anche gli altri requisiti come quello della novità.
Possono aderire i soggetti che iniziano l’attività a partire dal primo gennaio 2012 ossia che aprono le partite Iva da quel giorno (a tal proposito vi dico che non vale chiudere la partita Iva e riaprirne un’altra perchè è molto probabile che vi fanno un accertamento fiscale anche perchè è semplice da rintracciare il soggetto che chiude una partita Iva e ne apre un’altra utilizzando o lo stesso codice atecofin o anche un altro facendo presupporre che di punto in bianco cambia attività, cosa di per sè sospetta).
Possono aderire anche coloro che avevano già avviato un’attività libero professionale o per esempio di impresa al primo gennaio 2008.
Quanto risparmio con il nuovo regime fiscale agevolato
La tassazione che con il regime dei minimi sarebbe fissa e sotto forma di imposta sostitutiva scende dal 20% al solo 5%.
Bisogna ammetere che questa è una misura veramente agevolativa e di incentivo all’imprenditoria giovanile almeno per quello che concerne l’impatto e l’ostacolo fiscale, inteso com imposizione fiscale iniziale, che potrebbe scoraggiare attualmente un imprenditore 2011 rispetto ad un altro che voglia intraprendere una nuova attività nel 2012.
Verò è per che nella fase di start up, solitamente chi fa impresa sostiene costi appunto di start up, per l’acquisto di dotazioni iniziali di macchinari, impianti, sistemi, che nel primo esercizio solitamente caricano di costi il reddito imponibile abbasssando già di molto le imposte.
Nessuna ritenuta d’acconto in fattura
Non si applica la ritenuta d’acconto ma coloro che aderisocno al nuovo regime rilasciano una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono sono soggette ad imposta sostitutiva inserendo anche il rifeirmento nromativo ossia il DL 98 del 2011. Occhio perà a non spendervi più del dovuto perchè in banca avrete il lordo ossia il 100% del percepito su cui poi dovrete pagare (le poche beati voi) tasse.
Quanto dura o ha una scadenza il nuovo regime fiscale per l’imprenditoria giovanile?La durata del regime è di cinque anni dall’apertura della partita se aprono l’attività nel 2012 e vale sia per chi ha meno di 35 anni sia per chi li ha già compiuti anche se in questa seconda fattispecie sarebbe necessaria una circolare dell’agenzia delle entrate che definitivametne chiarisca se gli over 35 possono acedere o no: ciò che differenzia gli under 35 dagli over 35 è che mentre i più grandi che aprono oggi una’attività (sempre nel rispetto anche degli altri requisiti), potrà fruire della tassazione agevolata al 5% solo per cinque anni, mentre per coloro più “giovani” potranno andare anche oltre il quinto anno ma non fino al compimento del 35esimo anno di età. Questa potrebbe essere una soluzione ragionevole per non penalizzare i contribuenti che hanno già compiuto 35 anni ma che si trovano a dover aprire la partita iva.
Quando inizia il nuovo sistema fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanileLa data di inizio è fissata per il primo gennaio 2012 il che vorrà dire che a partire da tale date l’apertura delle partite Iva potrà fruire di questo nuovo regime fiscale agevolato. La fuoriuscita dal regime in questo caso sembra scattare solo ed esclusivamente dall’anno successivo, ergo dalla lettura del testo non sarebbe contemplato come per il regime dei minimi il caso del superamento del limite del 50% + 1 dei ricavi che farenbbe scattare l’obbligo di aderire al reigme ordinario da subito.
Fate sempre riferimento al testo normativo e ai chiarimenti del 22 dicembre 2011 in cui trovate alcune risposte ai quesiti che anche qui avete postato oltre agli altri articoli correlati.

RC Professionale

Con il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito nella legge 14 settembre 2011 n.148, è stato introdoto l'obbligo assicurativo per i professionisti. In particolare, l'art.3 comma 5, lettera "e" del suddetto decreto dispone:



"a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;"


Crediti ECM per il triennio 2011 - 2013

 L’accordo Stato-Regioni del 19 Aprile scorso,pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che nel periodo 2011-2013 devono essere conseguiti 150 Crediti con una media di 50 all’anno e con un tetto minimo di 25 e massimo di 75. E’ data facoltà di “trascinarsi” 45 crediti dagli anni precedenti fino a un massimo di 45 con sgravio dai 150 previsti nel triennio.

Il professionista che si trova all’estero è esonerato per la durata del triennio in corso dall’obbligo di acquisizione dei crediti formativi. Qualora voglia acquisire crediti all’estero (paesi UE, USA, Canada) i crediti formativi acquisiti verranno riconosciuti con un valore pari al 50% di quelli assegnati dal provider straniero.
Sono esclusi dall’ECM, per il periodo di impegno formativo, il personale sanitario che frequenta corsi di specializzazione, il corso di formazione specifica in medicina generale, il dottorato di ricerca( svolgimento minimo di 150 ore)
Sono considerate causa di sospensione dell’obbligo di acquisire crediti formativi,il periodo di gravidanza, il periodo di servizio militare, i periodi di malattia superiori a 5 mesi e le aspettative. I crediti di ciascheduno verranno gestiti a livello nazionale da un consorzio (Cogeaps) che li riceverà periodicamente dai provider. Il Cogeaps al termine del triennio invierà all’ordine gli aggiornamenti necessari a certificare il soddisfacimento dell’obbligo formativo da parte del professionista al termine del triennio.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle attività di aggiornamento per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini di concorsi, promozioni e trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina, in relazione al profilo professionale e alle mansioni del dipendente.
Al momento non sono state ancora diramate direttive precise da parte della FNOMCeO relativamente al non raggiungimento dei crediti previsti.

Dott. Alberto Scanni

lunedì 25 giugno 2012

Elenco TSRM disoccupati

Vorrei ricordare a tutti i TSRM iscritti al collegio di NA-AV-BN-CE che è possibile, attraverso la registrazione al portale www.tsrmcampania.it, comunicare la propria situazione lavorativa. Questa iniziativa è importanete perchè consente al collegio di disporre di un quadro preciso della situazione locale.
E' possibile aggiornare la propria posizione al seguente link: www.tsrmcampania.it/osservatorio-occupazione.html.