giovedì 28 giugno 2012

art. 9, cosa cambia per le Partite iva

Art. 9

(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)

1. Al Capo I, Titolo VII, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l’articolo 69 è aggiunto il seguente:

"Articolo 69-bis.

(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)

1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno sei mesi nell’arco dell’anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del settantacinque per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina del presente Capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, trova applicazione con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps in forza dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, avrà il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.".


4. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del Capo I del Titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del presente Capo.

1 commento:

  1. Nel caso di un TSRM libero professionista, che sottoscrive un contratto della durata di più di 1 anno con un'azienda pubblica, rientra nel caso sopracitato e quindi l'azienda in questione deve corrispondere i 2/3 dei contributi INPS?
    In questo caso il TSRM verrebbe definito lavoratore parasubordinato?

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