martedì 26 giugno 2012

Regime fiscale superminimi 2012

Con il nuovo regime dei Super Minimi introdotto dalla Nuova manovra Economica 2011 in vigore dal 6 luglio 2011 e che introdurrà dal primo gennaio 2012 il nuovo regime fiscale per lavoratori autonomi, imprese artigiani e liberi professioniti. Le disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica 2011 anche detta Manovra economica 2012 – 2014 stanno introducendo una nuova agevolazioni fiscale per i soggetti sotto i 35 anni di età, che abbiano i requisiti per aderire al regime dei contribuenti minimi e siano in possesso di altri requisiti e che permetterà loro di avere una imposizione fiscale del 5% sul reddito imponibile. Potete comunque consultare le altre novità per i professionisti della Manovra Economica Estate 2011. Il presente articolo è aggiornato con i provvedimenti del 23 dicembre che vi invito a leggere come sempre.
La finalità del nuovo regime fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanileLa finalità della norma è quella di favorire lo sviluppo della classe imprenditoriale cercando anche di soddisfare un bacino quale quello dei giovani che ha difficoltà a trovare un lavoro dipendente soprattutto a tempo indeterminato. Ma è altresì diretta alla costituzione di nuove imprese da parte di chi ha perso il lavoro e quindi anche chi si trova in cassa integrazione, chi è disoccupato e in condizioni similari, ossia non titolare di rapporti di lavoro subordinato.
Da quando entra in vigore
La norma dovrebbe entrare in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla stabilizzazione economica 2011 in vigore dal 6 luglio 2011 e che si applica a partire dal primo gennaio 2012 anche se viene esplicitamente disciplinato che sarà demandato all’agenzia delle entrate di emenare i provvedimenti attuativi per il nuovo regime fiscale e le modalità di adesione, opzione ed esercizio.
Due Limiti NUOVI per aderire Coloro che aderiranno dal 2012 avranno una durata massima del regime di cinque anni anche se over 35 anni ossia se hanno un’età maggiore di 35 anni (questo punto necessita di un ulteriore chiarimento da parte dell’agenzia delle entrate in quanto riscontro che le opinioni tra professionisti e lettori sono spesso discordanti perchè se da un lato la norma originaria tendeva ad agevolare tutte le nuove attività indipendentemente dall’età anagrafica, ora la nuova norma sembrerebbe indirizzata ai soli giovani di età inferiore ai 35 anni tagliando fuori gli over). Qualora invece abbiano meno di 35 anni ed aprano nel 2012 la partita iva allora potranno anche andare oltre il quinto anno e permanere nel regime fino al compimento del 35esimo anno di età, alemno così da quanto desumo dagli ultimi due provvedimenti dell’agenzia delle entrate del 22 dicembre che danno qualche chiarimento rispetto alla prima versione della norma che era stata oggetto di parere discordanti tra gli addetti ai lavori e anche tra i lettori. Sembrerebbe imminente tuttavia l’uscita di una circolare ad hoc dell’agenzia delle entrate sul nuovo regime dei minimi.
Anche gli over 35 anni di età potranno avere accesso al nuovo regime dei minimi avendo riguardo anche al rispetto dgli alri requisiti e tenendo a mente che se hanno già fruito del regime dei minimi potranno accedere al nuovo solo per la durata residua del quinquennnio. Facendo un esempio se hanno aperto la partita iva nel 2009 potranno stare nel nuovo regime solo per 3 anni.
Chi può aderire al regime fiscale agevolato dell’imprenditoria giovanileLa bozza di Decreto stabilisce che rientrano i soggetti che posseggono i requisiti previsti dai commi da 96 a 117 della Legge n. 244 del 2007 che altrò non è che il pacchetto di articoli che disciplina l’adesione al regime dei minimi altro regime fiscale agevolato di cui abbiamo avuto modo di parlare nel corso della guida all’apertura della partita Iva con il regime dei Minimi.
Requisiti in sintesi per accedere al regime dei minimi
In sintesi quindi i requisiti per accedere al regime dei minimi sono soggetti residneti fiscalmente in italia che non hanno percepito compensi ragguagliati all’anno superiori a 30 mila euro, che non effettuano cessioni all’esportazione, non hanno sostenuto speso per lavoratori dipendente o collaboratori e non hanno erogato somme di denaro sotto forma di utili da partecipazione, che nel triennio solare precedente non hanno sostenuto spese per beni strumentali superiori ai 15 mila euro (ragguagliate se ad uso promiscuo ossia prendete solo il 50%), che non si avvalgono di regimi speciali ai fini iva (ex editoria, agenzia viaggio, ecc), che non effettuano compravendita di immobili cessioni di fabbricati o porzioni o di terreni ex articolo 10 comma 8 del decreto Iva, che non sono soci di società di persone, associazioni o srl ovvero società a responsabilità limitata.
Saranno esclusi anche coloro che avranno esercitato nei tre anni precedenti l’apertura della partita Iva con il nuovo regime, attività profesisonale o artistica sia sotto forma di lavoro autonomo sia di impresa e quindi sotto forma di ditta individuale o altra società di persone e nè può esserne una prosecuzione, anche in forma associata o familiare e nemmeno in caso di precedente attività svolta tramite lavoro dipendente o professionale, eccezion fatta per il periodo di praticantato laddove previsto dalla nomrativa come obbligatorio. Queste limitazioni sinteticamente impongono di utilizzare questo regime solo all’inizio della vostra attività, in quanto successivamente non sarà possibile aderirvi. Il requisito della “prosecuzione dell’attività non precedentemente svolta…” [...] non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità o di aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.
I vecchi forfettoni o forfettini ossia coloro che aderivano al regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali possono accedere ai nuovi minimi sempre che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e limitatamente “per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. In sintesi si apre uno spartiacque tra i soggetti che avevano accesso al regime delle nuove iniziative imprenditoriali ex art 13 della Legge 388 del 2000 che possono si accedere al regime dei nuovi minimi ma sempre ma a patto che abbiano iniziato l’attività dopo il primo gennaio 2008 e per la durata residua del quinquennio ossia se supponiamo avete intrapreso l’attività nel 2008 aderendo al regime delle nuove iniziative imprenditoriali al 31 dicembre 2011 vi siete già giocati 4 anni di agevolazione e potrete fruire della nuova solo per un altro anno. Si potrebbe obiettare che anche queste potrebbero verificare poi se hanno o meno compiuto 35 anni di età prevedendo nel caso la possibilità di continuare fino al 35esimo anno di età laddove abbiano un’età inferiore come avverrebbe per i “cugini” aderenti agli ex minimi.
Dal chiarimento pertanto auspicato da molti sembrerebbe che anche le nuove inziaitive imprenditoriali che hanno ormai compiuto 35 anni possono accedere al nuovo regime dei minimi ma non oltre il decorso dei cinque anni. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario. Vi sembrerà strano ma anche questo “ovvero” potrebbe destare qualche perplessità nei lettori in merito alla sua applicazione in quanto se è da intendersi rispetto all’alternatività dei requisiti altrimenti avrebbero scritto “e comunque non oltre il compimento del 35esimo anno di età“. Stupisce tuttavia che nonostante il bisogno di chiarezza vi sia ancora incertezza sull’applicazione del requisito per i vecchi regimi forfettari di imposta e per gli over 35. Sarebbe auspicabile un chiarimento o una circolare chiara con le fattispecie tipiche descritte dai lettori rispetto all’età anagrafica che tglierebbe fuori tanti nuovi contribuenti che intendono aprire la partita iva e semprechè soddisfino anche gli altri requisiti come quello della novità.
Possono aderire i soggetti che iniziano l’attività a partire dal primo gennaio 2012 ossia che aprono le partite Iva da quel giorno (a tal proposito vi dico che non vale chiudere la partita Iva e riaprirne un’altra perchè è molto probabile che vi fanno un accertamento fiscale anche perchè è semplice da rintracciare il soggetto che chiude una partita Iva e ne apre un’altra utilizzando o lo stesso codice atecofin o anche un altro facendo presupporre che di punto in bianco cambia attività, cosa di per sè sospetta).
Possono aderire anche coloro che avevano già avviato un’attività libero professionale o per esempio di impresa al primo gennaio 2008.
Quanto risparmio con il nuovo regime fiscale agevolato
La tassazione che con il regime dei minimi sarebbe fissa e sotto forma di imposta sostitutiva scende dal 20% al solo 5%.
Bisogna ammetere che questa è una misura veramente agevolativa e di incentivo all’imprenditoria giovanile almeno per quello che concerne l’impatto e l’ostacolo fiscale, inteso com imposizione fiscale iniziale, che potrebbe scoraggiare attualmente un imprenditore 2011 rispetto ad un altro che voglia intraprendere una nuova attività nel 2012.
Verò è per che nella fase di start up, solitamente chi fa impresa sostiene costi appunto di start up, per l’acquisto di dotazioni iniziali di macchinari, impianti, sistemi, che nel primo esercizio solitamente caricano di costi il reddito imponibile abbasssando già di molto le imposte.
Nessuna ritenuta d’acconto in fattura
Non si applica la ritenuta d’acconto ma coloro che aderisocno al nuovo regime rilasciano una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono sono soggette ad imposta sostitutiva inserendo anche il rifeirmento nromativo ossia il DL 98 del 2011. Occhio perà a non spendervi più del dovuto perchè in banca avrete il lordo ossia il 100% del percepito su cui poi dovrete pagare (le poche beati voi) tasse.
Quanto dura o ha una scadenza il nuovo regime fiscale per l’imprenditoria giovanile?La durata del regime è di cinque anni dall’apertura della partita se aprono l’attività nel 2012 e vale sia per chi ha meno di 35 anni sia per chi li ha già compiuti anche se in questa seconda fattispecie sarebbe necessaria una circolare dell’agenzia delle entrate che definitivametne chiarisca se gli over 35 possono acedere o no: ciò che differenzia gli under 35 dagli over 35 è che mentre i più grandi che aprono oggi una’attività (sempre nel rispetto anche degli altri requisiti), potrà fruire della tassazione agevolata al 5% solo per cinque anni, mentre per coloro più “giovani” potranno andare anche oltre il quinto anno ma non fino al compimento del 35esimo anno di età. Questa potrebbe essere una soluzione ragionevole per non penalizzare i contribuenti che hanno già compiuto 35 anni ma che si trovano a dover aprire la partita iva.
Quando inizia il nuovo sistema fiscale di vantaggio dell’imprenditoria giovanileLa data di inizio è fissata per il primo gennaio 2012 il che vorrà dire che a partire da tale date l’apertura delle partite Iva potrà fruire di questo nuovo regime fiscale agevolato. La fuoriuscita dal regime in questo caso sembra scattare solo ed esclusivamente dall’anno successivo, ergo dalla lettura del testo non sarebbe contemplato come per il regime dei minimi il caso del superamento del limite del 50% + 1 dei ricavi che farenbbe scattare l’obbligo di aderire al reigme ordinario da subito.
Fate sempre riferimento al testo normativo e ai chiarimenti del 22 dicembre 2011 in cui trovate alcune risposte ai quesiti che anche qui avete postato oltre agli altri articoli correlati.

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